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D.Lvo 08/07/2003 n. 2773) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'articolo 18, se tale formazione è impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Università notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2-ter. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio è previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata può essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico è, per questo primo corso, quello previsto dal presente Decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all'articolo 25, comma 2.»; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale nè con il Servizio sanitario nazionale, nè con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.» i) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi «1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamentoapprendimento ed i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con Decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»; 2) il comma 2 è modificato come segue a) alla lettera a) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» b) alla lettera b) la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» c) alla lettera c) la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quat tro» d) alla lettera d) la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici» e) alla lettera e) la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» f) alla lettera f) le parole: «un mese» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi» g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.»; 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell'articolo 24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto.»; 4) il comma 3 è soppresso; 5) al comma 4 le parole: «ai sensi del comma 3» sono soppresse; 6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non può concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.» m) l'articolo 27 è modificato come segue: 1) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 26, comma 3» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 26, comma 3» sono soppresse; 3) al comma 6, le parole: «nello stesso biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stesso triennio» e le parole: «nel biennio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio successivo» n) l'articolo 28, comma 2, è soppresso o) all'articolo 29, comma 3, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio» p) l'articolo 34, è modificato come segue: 1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando, può esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.»; 2) il comma 4, è soppresso q) l'allegato A è sostituito dall'allegato IX del presente Decreto, l'allegato B-I parte è sostituito dall'allegato X del presente Decreto e gli allegati B-II parte, C e D sono sostituiti dall'allegato XI del presente Decreto. Tutti i riferimenti all'allegato D sono intesi come effettuati all'allegato C, come introdotto dal presente Decreto legislativo. Note all'art. 9: -Il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca: «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE». Il testo dell'art. 5, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 5. - 1. I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di cui all'art. 2, che intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione, che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati nell'allegato C, non so- 2. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza tenendo conto dell'eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall'interessato e riconducibile alla specializzazione per la quale indendono concorre, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza. I titoli sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale che rivestono nel Paese di origine o di provenienza. 3. Il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione, l'eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina e determina la durata della formazione completamente, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato. 3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 4. L'ammissione di cui ai commi precedenti è concessa, previo superamento delle prove selettive, anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione richiesto. 5. Le Università comunicano annualmente al Ministero della sanità il numero dei cittadini ammessi ai benefici di cui al presente articolo con l'indicazione dello Stato membro di origine o di provenienza e del corso di specializzazione cui sono stati ammessi, nonchè l'elenco dei cittadini che ancorchè ammessi ai sensi del comma 2, hanno conseguito il titolo di medico chirurgo specialista.». -Il testo dell'art. 6 del citato Decreto legislativo n. 368/1999, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 6. - 1. I diplomi, certificati od altri titoli di medico rilasciati dagli Stati di origine o provenienza che comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione di cui all'art. 18 sono ammessi al riconoscimento di cui all'art. 2 se a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato. 2. I diplomi, certificati o altri titoli di medico specialista rilasciati da altri Stati membri che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 20, sono ammessi al riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 se a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo, al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista nell'allegato E. Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore del presente Decreto legislativo, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista nell'allegato E, per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza è determinata in base alla durata minima di formazione. 3. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specia-lista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle Autorità competenti nel quale è attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati. 3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all'art. 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato |
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